Locazioni Turistiche
Le locazioni brevi e turistiche riguardano la concessione in uso, a titolo oneroso e per finalità turistiche, di immobili o porzioni di essi, senza la fornitura dei servizi accessori e complementari tipici delle strutture ricettive. L’esercizio dell’attività può assumere natura imprenditoriale o non imprenditoriale, con la presunzione di imprenditorialità in caso di locazione breve (soggiorni di durata non superiore a 30 giorni), di più di due immobili ovunque ubicati per periodo d’imposta.
Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione (art. 1571 e seguenti).
Gli immobili o porzioni di immobili locati per finalità turistiche devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione e le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati, ai sensi della normativa vigente (come prescritto dall’art. 58 comma 2 L.R. 61/2024).
Inoltre hanno i seguenti obblighi:
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rispettare le norme in materia di sicurezza di cui all’art. 13 ter, comma 8, del D.L. 145/2023, convertito in legge con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191;
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con riferimento alla locazione breve, comunicare le generalità delle persone alloggiate all’Autorità di P.S. (art. 109 del TULPS come interpretato dall’art. 19-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 conv. Con mod. Dalla legge 132/2018);
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versare l’imposta di soggiorno, se prevista nel proprio comune di riferimento e adempiere ai conseguenti obblighi;
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registrare periodicamente, mediante la procedura telematica regionale, i dati sui flussi turistici richiesti per finalità statistiche nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali;
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comunicare la sospensione temporanea dell’attività o ogni variazione successiva intervenuta entro e non oltre 15 giorni dal loro verificarsi;
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comunicare la cessazione dell’attività entro e non oltre 30 giorni dal suo verificarsi;
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esporre il Codice Identificativo Nazionale (CIN) all’esterno dello stabile dove è collocata l’unità immobiliare, nonché indicato in ogni forma di pubblicità, promozione e commercializzazione con scritti o stampati o supporti digitali relativi all’attività.
In base all’art. 64 della L.R. 61/2024, non costituisce locazione a fini turistici l’offerta di alloggio senza corrispettivo monetario e, quindi, se c’è uno scambio di alloggi per finalità turistiche, ma non c’è alcuno scambio di denaro, quel contratto non è considerato locazione turistica.
COME FARE e COSA SI OTTIENE
Locazione breve e turistica imprenditoriale (LTI)
Chi concede in locazione alloggi in regime di locazione breve o turistica in forma imprenditoriale, deve presentare, esclusivamente in via telematica, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), prima o contestualmente all’inizio dell’attività locativa, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l’attività. Tale obbligo è stato introdotto dall’art. 13-ter, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 19, con decorrenza 2 novembre 2024. Per la presentazione della SCIA di avvio attività, così come le eventuali successive variazioni, è necessario procedere attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) utilizzando il codice attività 55.90.40R.
Il rilascio del CIR avverrà d’ufficio e sarà comunicato all’impresa interessata via mail, presso la casella di posta elettronica ordinaria indicata dal locatore al momento della presentazione della SCIA di avvio; si tratta del codice necessario per poter richiedere il CIN nel database ministeriale (https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/ —> “OTTIENI CIN”.) Si dovranno attendere 24 ore dall’attivazione del codice regionale (CIR) prima di accedere al sito ministeriale sopra indicato per richiedere il CIN.
In questo modo viene registrato il proprio appartamento per affitti turistici e viene avviata così un’attività di locazione turistica imprenditoriale, regolamentata dall’art.61 della legge regionale n.61/2024.
Locazione breve e turistica non imprenditoriale (LTN)
Chi concede in locazione alloggi in regime di locazione breve o turistica, in forma non imprenditoriale, deve presentare, esclusivamente in via telematica, la Comunicazione di Inizio Attività (CIA), prima o contestualmente all’inizio dell’attività locativa, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l’attività. Tale obbligo è stato introdotto dalla L.R.T. n.9 del 16.06.2026, con decorrenza 26.06.2026. Per la presentazione della SCIA di avvio attività, così come le eventuali successive variazioni, è necessario procedere attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) utilizzando il codice attività 55.90.41R.
Il rilascio del CIR avverrà d’ufficio e sarà comunicato all’impresa interessata via mail, presso la casella di posta elettronica ordinaria indicata dal locatore al momento della presentazione della SCIA di avvio; si tratta del codice necessario per poter richiedere il CIN nel database ministeriale (https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/ —> “OTTIENI CIN”. Si dovranno attendere 24 ore dall’attivazione del codice regionale (CIR) prima di accedere al sito ministeriale sopra indicato per richiedere il CIN.
In questo modo viene registrato il proprio appartamento per affitti turistici e viene avviata così un’attività di locazione turistica non imprenditoriale, regolamentata dall’art.60 della legge regionale n.61/2024.
Si precisa che per le LTN avviate prima della modifica normativa (26.06.2026), le variazioni, le sospensioni e le cessazioni che avvengano successivamente a tale data devono essere comunque comunicate al SUAP.
Sia la CIA che la SCIA devono riguardare ogni singolo alloggio locato, per cui se, ad esempio, il locatore dispone di 2 alloggi locati per finalità turistiche – siano essi ubicati nello stesso Comune o in due Comuni differenti – deve effettuare due comunicazioni o SCIA.
!ATTENZIONE! DISPOSIZIONI TRANSITORIE!
Si fa presente che temporaneamente in questa fase di prima applicazione delle nuove disposizioni normative, gli utenti che hanno intenzione di avviare un’attività di locazione turistica non imprenditoriale (LTN), oltre alla presentazione della CIA al SUAP, devono provvedere anche alla auto-registrazione per via telematica, accedendo al portale che la Regione Toscana ha messo a disposizione al seguente link –> https://toscana.motouristoffice.it/lt_registrazione.php, che apre la sezione dedicata alle comunicazioni telematiche degli alloggi destinati a locazione per finalità turistiche posti nel territorio della provincia di Livorno.
E’ necessario in primis effettuare la registrazione dopodiché, seguendo la procedura guidata, sarà possibile concludere la comunicazione, con la quale verrà assegnato il codice regionale (CIR) che inizierà per “049”; si tratta del codice necessario per poter richiedere il CIN nel database ministeriale (https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/ —> “OTTIENI CIN”.) Si dovranno attendere 24 ore dall’attivazione del codice regionale (CIR) prima di accedere al sito ministeriale sopra indicato per richiedere il CIN.
Si rammentano di seguito i link per gli adempimenti comuni cui sono tenuti, dopo l’avvio, tutti coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche, sia nella forma imprenditoriale che non imprenditoriale:
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https://toscana.motouristoffice.it/lt_registrazione.php, per la comunicazione mensile dei flussi turistici (arrivi/partenze) per finalità statistiche (Istat); sarà possibile adempiere a questo obbligo utilizzando le credenziali che sono state indicate dal locatore stesso al momento della registrazione,
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https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/ (Servizio alloggiati – Polizia di Stato), per l’invio giornaliero delle presenze alla Questura di competenza.
TEMPI, SCADENZE E COSTI
La CIA per la LTN e la SCIA per la LTI devono essere presentate al SUAP prima o contestualmente all’inizio dell’attività locativa. Eventuali variazioni successive o sospensioni devono essere comunicate entro e non oltre 15 giorni dal loro verificarsi, mentre la cessazione dell’attività deve essere comunicata entro e non oltre 30 giorni dal suo verificarsi.
L’invio della CIA per le LTN o della SCIA per le LTI consente l’esercizio dell’attività, tuttavia entrambe possono essere oggetto di conformazione entro 60 giorni dall’invio della stessa.
Nessun onere è dovuto per tali operazioni.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Sanzioni amministrative
Ferme restando le sanzioni amministrative previste dall’art. 13 ter, comma 9, del D.L. 145/2023, convertito dalla L. 191/2023, chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:
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nel caso in cui vengano forniti i servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive, sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 12.000,00;
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nel caso di omessa o infedele comunicazione di cui all’art.60, sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00;
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nel caso di violazione agli obblighi di comunicazione dei dati di cui all’art. 72, sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 1.200,00.
Imposta di soggiorno
Gli ospiti che soggiornano nelle locazioni turistiche ubicate nel comune di Campo nell’Elba non sono soggetti all’imposta di soggiorno.
CONTATTI
Dr.ssa Paola Mattera – 0565/979327 – p.mattera@comune.camponellelba.li.it
Geom. Gabriele Pacciardi – 0565979337 – g.pacciardi@comune.camponellelba.li.it
NORMATIVA E REGOLAMENTI
L.R.T. n.61 del 31.12.2024
D.L. 145/2023, convertito in legge con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Stefano Servidei – Responsabile Area Finanziaria Tributaria
Ultimo aggiornamento
9 Settembre 2026, 14:10
Comune di Campo nell'Elba