Limiti alla vendita e somministrazione di alcolici e superalcolici

Per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol, mentre per bevanda superalcolica si intende ogni prodotto con gradazione superiore al 21% di alcol in volume (art. 1, comma 2 della L. 125/2001). Gli esercenti la somministrazione di bevande non possono rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque ne faccia domanda e ne corrisponda il prezzo. Possono però rifiutare la somministrazione di alcolici e superalcolici, ai sensi degli articoli 689 e 691 del Codice Penale:

  • a soggetti minori di anni diciotto (divieto anche di vendita, ai sensi art. 14-ter L.125/2001);
  • a persona che appaia affetta da malattia di mente;
  • a persona che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità;
  • a persona in manifesto stato di ubriachezza.

Con la Legge 2 ottobre 2007 n. 160, di conversione del Decreto Legge 3 agosto 2007 n. 117, è stato introdotto l’obbligo di interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3.00 alle ore 6.00 per i titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell’articolo 86 del TULPS (esercizi di somministrazione alimenti e bevande, alberghi ed esercizi ricettivi, circoli privati), ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche e superalcoliche in spazi o aree pubbliche ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni.

I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato (e i distributori automatici collocati su aree private) devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

Tale divieto non si applica alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

I titolari e i gestori dei locali suddetti (pubblici esercizi, somministrazione su aree pubbliche e circoli) che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso almeno un’uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l’assunzione di alcool. Non occorre un etilometro omologato, ma basta un precursore chimico, anche monouso. L’utilizzo dei precursori può anche non essere gratuito.
Devono altresì esporre nei locali apposite tabelle alcolemiche che riproducano:

  • la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata;
  • le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

Il contenuto delle tabelle è stato approvato con il Decreto del Ministero della Salute di data 30 luglio 2008 ed hanno la finalità di informare i frequentatori dei locali sugli effetti del consumo delle diverse quantità e tipologie di bevande alcoliche, per prevenire i danni alcolcorrelati e in particolare gli incidenti stradali.

E’ vietata la vendita o la somministrazione di alcolici su spazi o aree pubblici (effettuata anche tramite distributori automatici) dalle ore 24 alle ore 7, salvo il caso in cui vengano effettuate  in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate.

Resta però salvo il divieto di vendere su aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 176, comma 1, del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche. Ne consegue che resta possibile solo la vendita in lattine o recipienti chiusi di almeno 33 cl per gli alcolici e 20 per i superalcolici.

Di seguito è possibile visionare e scaricare la tabella riassuntiva dei limiti e dei divieti, con indicazione della relativa normativa.

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Ultimo aggiornamento

9 Giugno 2026, 13:43